da “Altalex” del 13 novembre 2013
I canoni di leasing non possono essere considerati per quei periodi ancora di competenza del “vecchio” redditometro (in pratica, entro il 31/12/2013 è applicabile col precedente strumento l’anno 2008 e, in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, anche il 2007).
Alla luce di ciò, nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate utilizzi tali spese per la ricostruzione del reddito l’accertamento è nullo.
Tali considerazioni emergono da una recente pronuncia della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (sentenza della CTR Lombardia, sezione di Brescia, n.103/65/13), la quale chiarisce come i canoni di leasing siano stati ammessi per la ricostruzione sintetica del reddito del contribuente solo nel nuovo redditometro mentre nel vecchio non possono essere utilizzati.
In particolare, i giudici dichiarano che “… deve evidenziarsi che nel caso di specie risultano applicati elementi non contemplati nei decreti attuativi; in particolare, i canoni di leasing su beni di lusso rientrano tra i costi rilevanti al fine del <redditometro> soltanto a seguito di espressa disposizione introdotta dal DL n.78/2010 che, come sopra esposto, è norma non applicabile retroattivamente. Per l’effetto il risultato cui porta il redditometro risulta in ogni caso viziato”.
Per la Commissione, dunque, i canoni di leasing possono essere utilizzati solo per gli accertamenti fiscali a partire dal periodo d’imposta 2009.
Infine, meritevole di segnalazione risulta anche una riflessione della Commissione Tributaria in merito al valore probatorio delle risultanze di questo tipo di accertamento.
I giudici, infatti, chiariscono che “il redditometro costituisce accertamento di natura statistica, come ribadito anche dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale l’accertamento sintetico disciplinato dall’art. 38 DPR 600/73 tende a determinare il reddito complessivo del contribuente attraverso l’utilizzo di presunzioni semplici …. Possono pertanto valere le medesime considerazioni che la giurisprudenza ha espresso in ordine a parametri e studi di settore”.
Alla luce di ciò, si può facilmente comprendere come un serio preventivo confronto tra il fisco e il contribuente debba necessariamente porsi alla base di questo tipo di accertamento e possa evitare inutili contenziosi.
Avv. Matteo Sances