da “Giornale delle PMI” del 21/07/2016 – Ogni Stato dell’Unione Europea decade dal potere di riscuotere in Italia il proprio credito tributario se non agisce entro 5 anni.
È questo il principio sancito dalla Commissione Tributaria Regionale di Torino che, con recente sentenza, ha accolto l’appello proposto da un contribuente dichiarando che «l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento sono illegittimi in quanto l’Agenzia delle Entrate ha prestato l’assistenza allo Stato tedesco oltre il termini di cui all’art.8 D.Lgs. 9 aprile 2003, n.69» (sentenza n.101/34/16, Presidente Dott. BONADIES Maria, depositata in segreteria il 27 gennaio 2016 e liberamente visibile suwww.studiolegalesances.it – sezione Documenti).
Il predetto articolo citato in sentenza, infatti, stabilisce che «l‘assistenza per le richieste di informazioni e di notifica e per il recupero dei crediti non ha luogo se il periodo intercorrente tra la formazione del titolo esecutivo nello Stato richiedente e la richiesta di recupero per il credito è superiore a cinque anni…».
Nel caso specifico, l’Ufficio Finanziario tedesco, al fine di recuperare un credito tributario nei confronti di un contribuente italiano che in passato aveva lavorato in Germania, ha formato il titolo esecutivo nel 2000 e ben 10 anni dopo, ossia nel 2010, ha richiesto l’assistenza all’Agenzia delle Entrate di Alessandria per il recupero del medesimo.
Per i giudici, quindi, in riferimento al notevole lasso di tempo trascorso «non vi è dubbio alcuno in quanto … la data di formazione dell’atto esecutivo da parte dell’Autorità Fiscale Tedesca risulta essere l’anno 2000; la data di richiesta di recupero per i tributi … da parte dell’Autorità Fiscale Tedesca risulta essere l’anno 2010».
Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, ne deriva che se gli Stati dell’Unione Europea hanno intenzione di riscuotere un credito tributario in Italia devono agire entro il termine perentorio di 5 anni dalla formazione del titolo esecutivo, diversamente la pretesa è illegittima.
Avv. Matteo Sances
Dott. Hiroshi Pisanello
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