da “Affaritaliani.it” del 1/09/2016 – Il termine di prescrizione dei crediti previdenziali è quinquennale anche a seguito della notifica della cartella esattoriale.
E’ questo il principio sancito dal Tribunale Civile di Lecce che – relativamente a un caso affrontato dal nostro studio – ha annullato una serie di cartelle esattoriali intimanti il pagamento di alcuni crediti previdenziali (Tribunale Civile di Lecce, sentenza n.775 del 2013, Giudice Dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sezione Documenti).
Secondo il giudice leccese “Osservato che i crediti per contributi previdenziali sono soggetti a prescrizione quinquennale ex art. 3 l.n.335\1995 si rileva che, nel caso di cartella di pagamento per i crediti previdenziali successivi al 1995 non opposta nei termini, non può trovare applicazione la prescrizione decennale prevista dall’art. 2953 c.c., poiché tale norma si riferisce non a qualsiasi titolo esecutivo definitivo, eventualmente anche di formazione amministrativa, ma solo a pronunce giurisdizionali definitive, le uniche alle quali può riconoscersi efficacia di giudicato (cfr. Cass. n.25790\2009). Ciò si spiega perché solo con la statuizione giudiziale passata in giudicato si determina una sorta di novazione giudiziaria generale del rapporto in contestazione, tale da giustificare il mutamento della durata del termine prescrizionale e I’ applicazione della disciplina dell’actio iudicati dettata dall’art.2953 c.c. “.
Nel caso in questione la contribuente aveva impugnato un preavviso di fermo amministrativo e le cartelle esattoriali ad esso sottostanti eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali indicati nelle predette cartelle.
Nella motivazione il Giudice adito afferma ancora che “Con riferimento ai crediti a tutela dei quali è stato emesso il preavviso di fermo, che sono portati dalle cartelle di pagamento indicate nel “dettaglio degli addebiti” dello stesso preavviso, si osserva poi che, stante l’avvenuta scadenza del termine perentorio fissato dall’art.24 d. lgs. n.46\1999 ai fini dell’opposizione, in questa sede possono essere fatti valere solo gli eventi modificativi o estintivi dei crediti stessi che si siano verificati successivamente allo scadere del menzionato termine per l’opposizione. A tal proposito la ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti, maturata in epoca posteriore alla notificazione delle predette cartelle di pagamento. Pertanto, osservato che dalla data di notificazione delle cartelle a quella di notificazione del preavviso di fermo sono trascorsi più di cinque anni e rilevato che l’Equitalia Pragma s.p.a. e l’INPS non hanno dimostrato l’eventuale esistenza di atti idonei a interrompere la prescrizione quinquennale dopo la notificazione delle predette cartelle, l’eccezione di prescrizione dei crediti previdenziali dell’INPS posti a base del preavviso di fermo risulta fondata”.
Alla luce di quanto detto, ne deriva che la mancata impugnazione di una cartella esattoriale non determina l’aumento del termine di prescrizione dei crediti previdenziali, che rimane, dunque, quinquennale.
Avv. Matteo Sances
Dott. Hiroshi Pisanello