Oct 6

SOCIETA’ SPORTIVE E SPONSORIZZAZIONI: IMPORTANTE SENTENZA

da “Il Giornale delle PMI” del 27/09/2017 – Con articolata sentenza la Commissione Tributaria Regionale di Ancona ha riconosciuto la piena deducibilità dei costi di sponsorizzazione sostenuti dalle imprese a favore delle associazioni sportive (sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Ancona n.145/02/2016 visibile su www.studiolegalesances.it– sezione Documenti).

Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate, in sede di accertamento presso un’impresa edile, aveva disconosciuto i costi sostenuti per le spese di sponsorizzazione riqualificandole come mere elargizioni liberali e riportandole quindi a tassazione. La tesi dell’Ufficio accertatore, accolta in primo grado, si basava sul semplice assunto che:

1- non vi erano documenti di data certa comprovanti l’accordo di sponsorizzazione;

2- usualmente a tali spese corrispondeva la fraudolenta restituzione di larga parte di quanto fatturato (mera presunzione dei verificatori senza alcuna prova);

3- alcune di queste associazioni sportive non partecipavano a vere e proprie competizioni sportive;

4- una di queste associazioni infine veniva considerata una cosiddetta “cartiera” (ossia un’organizzazione volta alla sola emissione di fatture senza alcuna reale attività).

I giudici della Commissione tributaria, dunque, in accoglimento dell’appello formulato dal contribuente, hanno evidenziato come già in fase pre-contenziosa fossero stati prodotti i contratti di sponsorizzazione unitamente alle prove dell’effettivo utilizzo degli sponsor (quali, ad esempio, i cartelloni pubblicitari).

Inoltre, l’Ufficio non aveva fornito prova della paventata restituzione della somma fatturata poiché nell’avviso di accertamento si era semplicemente menzionata la ricorrente prassi ma senza, tuttavia, dare prova di alcunché.

In relazione, poi, al principio di inerenza per dette sponsorizzazioni, i giudici chiariscono come esse debbano per forza ritenersi tali una volta che sia stata accertata la realtà della prestazione ed in tal senso le scelte imprenditoriali risultano comunque insindacabili.

Ad ogni modo, a conclusione della corretta interpretazione del caso da parte della adita Commissione Regionale, non potrà dimenticarsi come la presunzione legale disciplinata con la Finanziaria 2003 – Legge 27 dicembre 2002 n. 289 art. 90 – sia stata elevata sino ad euro 200.000,00 la possibilità di dedurre i costi ai fini delle imposte sui redditi per attività di promozione pubblicitaria, e che unitamente alla prova della effettiva esecuzione delle prestazioni pubblicitarie, esse non potranno essere ricondotte a mere liberalità ma andranno riconosciute come inerenti ed economicamente sostenibili.

Gli avvisi di accertamento, pertanto, sono stati inevitabilmente annullati dalla predetta sentenza.

Avv. Alessio Silvi

Avv. Matteo Sances

link: https://www.giornaledellepmi.it/societa-sportive-e-sponsorizzazioni-importante-sentenza/