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La prescrizione dei contributi Inps mette in crisi la “rottamazione delle cartelle”

da “Leccenews24.it” del 27/12/2018 – A margine del consueto incontro di fine anno tra il Centro Studi Giuridici Sances e alcune associazioni di consumatori – volto a segnalare le novità più importanti in materia di diritti dei contribuenti – abbiamo avuto modo di incontrare l’Avv. Matteo Sances per chiedergli alcuni chiarimenti in merito alla recente sentenza sulla prescrizione dei contributi Inps che tanto scalpore ha creato tra i nostri lettori.

Ci riferiamo alla sentenza della Corte d’Appello di Milano, Sez. Lavoro, n.1731/2018(liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – sez. Documenti), la quale non solo ha ribadito la prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali e assistenziali, ma anche sancito l’obbligo al rimborso da parte dell’Inps delle somme già prescritte al momento del pagamento.

Avv. Sances, può chiarire meglio i principi espressi da questa sentenza?

Certamente. Come da Lei sottolineato, i giudici di Milano oltre a ribadire il termine di prescrizione di cinque anni per i contributi previdenziali (Inps) e assistenziali (Inail), hanno anche stabilito l’obbligo dell’Ente alla restituzione dei contributi già prescritti al momento del pagamento da parte del contribuente.

I giudici chiariscono, infatti, come l’Istituto non possa trattenere somme versate anche spontaneamente dal contribuente. Sul punto è bene far presente che tale principio, fino a poco tempo fa, non risultava così scontato anche perché si pone in contrasto con la disciplina delle obbligazioni in generale.

Di norma, infatti, chi effettua spontaneamente il pagamento di una somma di denaro non dovuta perché prescritta non può successivamente chiederne la restituzione. L’articolo 2940 del Codice Civile prevede difatti che: “Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto”.

In materia previdenziale, invece, i giudici di Milano ribadiscono quanto già sancito dalla Cassazione a Sezioni Unite n.23367/2016 affermando che “.. a differenza di quanto previsto dal diritto delle obbligazioni in generale il pagamento dei contributi prescritti, non potendo neppure essere accettato dall’ente di previdenza pubblico, comporta che l’autore del pagamento ben può chiederne la restituzione (Civile Sent. Sez, L Num. 3489 Anno 2015)”.

Alla luce di tali principi, si invitano tutti i contribuenti a verificare bene la legittimità di quanto versato all’Inps in questi anni perché potrebbero avere diritto al rimborso di somme anche molto consistenti. Ma non solo.

Durante il confronto con alcuni esponenti di associazioni di contribuenti sono emersi dubbi anche in merito ad alcune norme sulla cosiddetta “Pace Fiscale”, in particolare quelle relative alla Rottamazione cartelle esattoriali.

Quali problematiche potrebbero esserci con la Rottamazione delle cartelle?

Come è noto, l’articolo 3 del Decreto legge n.119/2018 (ossia quello sulla cd. “Pace Fiscale”, convertito in legge il 13/12/2018), intitolato “Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione”, prevede la possibilità per i contribuenti di estinguere sia i debiti tributari che contributivi affidati al concessionario della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

In particolare, per i debiti contributivi i contribuenti possono estinguere il proprio debito senza pagare le sanzioni e le somme aggiuntive.

Il comma 4 dell’articolo 3, poi, prevede che sia lo stesso concessionario a fornire i dati necessari a individuare i “carichi definibili” presso i propri sportelli e presso il proprio sito internet.

Ebbene, alla luce della sentenza prima citata, ritengo che il compito del concessionario della riscossione (ex Equitalia ora Agenzia delle Entrate Riscossione) sia quello di segnalare ai contribuenti non tutti i debiti contributivi ancora pendenti ma, bensì, solo quelli realmente “definibili” ossia quelli che ad oggi non risultano ancora prescritti poiché questi sono gli unici veramente dovuti.

Purtroppo, ci stanno arrivando segnalazioni un po’ da tutta Italia da parte di contribuenti che alla richiesta di resoconto dei debiti contributivi da rottamare si ritrovano pretese Inps e Inail anche molto vecchie e ben oltre il termine di prescrizione di 5 anni.

Il consiglio in questi casi è verificare personalmente se le pretese siano ancore dovute e quindi controllare se l’Inps o il concessionario hanno provveduto a interrompere la prescrizione in questi anni attraverso richieste formali (ad esempio con intimazioni di pagamento o diffide).

Ovviamente la soluzione migliore sarebbe quella che il concessionario della riscossione fornisse già da subito la prova dell’interruzione dei termini di prescrizione insieme alla lista dei debiti da condonare, almeno per i debiti più vecchi di 5 anni e per questo motivo stiamo cercando di coinvolgere alcune associazioni di consumatori per un’iniziativa di sensibilizzazione comune presso gli enti competenti.

Tutto ciò al fine di garantire ai contribuenti di pagare quanto effettivamente dovuto ed evitare inutili azioni legali successive.

Mi spiego meglio.

Se da una parte la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che i debiti contributivi già prescritti non possono essere riscossi dall’Inps (e se ciò è avvenuto tali contributi devono essere rimborsati), dall’altra ci troviamo di fronte a una norma che invita di pagare in maniera agevolata i debiti contributivi addirittura di diciotto anni fa (dal 2000 al 2017).

Mi auguro, dunque, che possa prevalere il buon senso e che alla fine i contribuenti siano chiamati a pagare solo quanto realmente dovuto.

link: https://www.leccenews24.it/attualita/prescrizione-contributi-inps-rottamazione-cartelle.htm?fbclid=IwAR1x7fZQcyVHwMwRciMF_oJd6lIDaAGBUX_qYIfi5-PYsf2hRjx3HNPxbFo