da “Affaritaliani.it” del 17/12/2020 – La liquidazione del trattamento di fine servizio (T.F.S.), con inclusione, nella base di calcolo, dei sei scatti stipendiali previsti dall’art.6bis del D.L. n.387/1987, deve essere riconosciuta anche nei confronti degli ex appartenenti alle Forze di Polizia (sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare) collocati in congedo a domanda, a condizione, però, che gli stessi abbiano compiuto 55 anni di età ed abbiano maturato 35 anni di servizio utile.
E’ questo il principio di diritto sancito dal Consiglio di Stato che, con una recente sentenza, ha accolto l’appello proposto da un ex Prefetto, volto ad ottenere la liquidazione del proprio T.F.S. attraverso il computo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art.6bis del D.L. n.387/1987 (Sentenza n.1231/2019 pronunciata l’8.11.2018 e depositata il 22/02/2019, Presidente Dott. Marco Lipari, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – sezione Documenti).
Nello specifico, un ex Prefetto, collocato a riposo per il raggiungimento del limite massimo di anzianità contributiva, aveva proposto ricorso dinanzi al T.A.R. della Puglia in quanto il suo T.F.S. era stato liquidato dall’I.N.P.S. senza tener conto dei sei scatti stipendiali previsti dall’art.6bis del D.L. n.387/1987.
Il Tribunale Amministrativo adito, con sentenza n.607/2017, rigettava il ricorso presentato dal ricorrente per due ordini di ragioni. In primo luogo, il T.A.R. Puglia evidenziava come il beneficio dei sei scatti stipendiali non fosse incluso nell’elenco delle voci computabili ai fini della liquidazione del T.F.S. (elenco dettato dall’art.38 del D.P.R. n.1032/1973) e, in secondo luogo, come il predetto beneficio potesse trovare applicazione solo nei confronti del personale “cessato dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto”, mentre l’ex Prefetto era stato collocato a riposto per il raggiungimento del massimo di anzianità contributiva.