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PRESCRIZIONE DI CINQUE ANNI PER INTERESSI E SANZIONI

da “Giornale dele PMI” del 15/11/2016 – Se l’Imposta sul valore aggiunto (IVA) si prescrive in dieci anni ciò non vale per le sanzioni e gli interessi che hanno invece un termine di prescrizione di cinque anni.

Ciò è quanto emerge dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sezione 41, che con sentenza n.7362 depositata il 22/09/16(liberamente visibile suwww.studiolegalesances.it – sezione Documenti) ha definitivamente pronunciato sulla controversia in abstracto descritta sopra confermando l’intimazione per quanto riquarda i tributi ma annullando invece  le pretese relative agli interessi e alle sanzioni.

I giudici, infatti, sul punto dichiarano “alla data della notifica dell’atto di intimazione, i tributi intimati non erano prescritti ed erano pertanto dovuti e’ invece fondata e da accogliere l’eccezione di prescrizione con riguardo agli interessi sugli importi per i tributi/e’ altresi fondata l’eccezione di prescrizione con riguardo alle sanzioni oggetto della intimazione di pagamento.

È bene chiarire che i tributi erariali  si prescrivono con il decorso di dieci anni essendo soggeti alla prescrizione ordinaria prevista dall’art.2946 cod.civ. Diversa situazione, invece, per gli interessi che si prescrivono a norma dell’art.2948 n.4 neltermine breve di cinque anni.

Sul punto, inoltre, i giudici chiariscono che il termine breve „tale rimane anche se la prescrizione del credito principale .. sia quella ordinaria (Cass. N.4704/2001)” (pagina 2 della sentenza).

Allo stesso tempo, l’art.20, comma 3, del D.lgs. 472/1997 stabilisce che il diritto alla riscossione delle sanzioni si prescrive nel termine di cinque anni.

Nel caso di specie, quindi, i giudici hanno appurato che  l’I.V.A dovuta dalla società ricorrente era quella relativa all’anno 2005; la prescrizione del tributo era dunque iniziata nel 2005 ed era stata interrotta  nell’anno 2009 con la notifica di una cartella di pagamento (art. 2943 cod.civ.). Da tale momento aveva iniziato a decorrere nuovamente il termine di dieci anni per la prescrizione dei tributi e di cinque anni per gli interessi e le sanzioni legate al tributo. Pertanto con la notifica del successivo atto esattoriale (intimazione di pagamento) da parte di Equitalia nel 2014 solo una parte delle somme erano dovute.

In particolare, a seguito dell’impugnazione da parte della ricorrente dell’intimazione di pagamento pervenuta nel 2014, i giudici non hanno potuto fare altro che applicare la legge confermando quindi l’Iva ma annullando le altre pretese.

Avv. Matteo Sances
Dott.ssa Donatella Dragone
Rebecca Dunca (Trainee Elsa international)

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