Mar 6

APPELLO DEL FISCO INAMMISSIBILE SE NOTIFICATO VIA PEC

da “Giornale delle PMI” del 20/02/2017 – È inammissibile l’atto di appello notificato tramite posta elettronica certificata poiché tale forma di notificazione contrasta sia con le norme che disciplinano il processo tributario (in particolare con il combinato disposto degli art. 53, comma 2, e 20, comma 1 e 2, del D.lgs. n.546/92), sia con le disposizioni contenute nel Regolamento per l’utilizzo della posta elettronica certificata (D.P.R. n.68/2005).

Attualmente, infatti, nell’ambito del processo tributario possono essere notificate via pec solo le comunicazioni effettuate dalle Segreterie delle Commissione Tributarie.

Ciò è quanto sancito dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia che, con recente sentenza, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Fisco avverso una sentenza di primo grado con la quale erano stati annullati due avvisi di accertamento emessi nei confronti di una contribuente (Sentenza n.2364/13/2016 depositata in segreteria il 12/10/2016, Presidente Dott. Gaetano DE BARI).

Nello specifico, l’Agenzia delle Dogane aveva notificato ad un’associazione salentina due avvisi di accertamento con i quali rideterminava, a carico della contribuente, una maggiore base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta unica sulle scommesse su eventi sportivi. A seguito di ciò, l’Associazione presentava formale ricorso che veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari.

Avverso tale sentenza l’Ufficio proponeva appello notificando, però, il relativo atto via pec.

La contribuente, attraverso i suoi legali l’Avv. Ivan Paladini e l’Avv. Matteo Sances, eccepiva tale vizio di notifica, il quale veniva riconosciuto anche dai Giudici della Commissione Tributaria Regionale di Bari.

Quest’ultimi, infatti, accogliendo totalmente quanto sostenuto dall’associazione, hanno affermato che «ciò che determina l’inammissibilità dell’appello è che l’impugnazione della sentenza è stata effettuata dall’Ufficio in modo difforme da quanto stabilisce il combinato disposto degli art.53, comma 2, e 20, commi 1 e 2, del D.lgs. n.546/92. Va rilevato, infatti, che per la notifica dei ricorsi e degli appelli a mezzo posta elettronica certifica, ancora attualmente, vige un’espressa esclusione ai sensi dell’art.16 comma 4 del Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata…».

Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, la notifica via pec dell’atto di appello determina l’inammissibilità di quest’ultimo.

Infine, sul punto si segnala che, in via sperimentale, è stata estesa alle parti la possibilità di notificare gli atti via pec soltanto nei giudizi instaurati dinanzi alla Commissione Tributaria dell’Umbria e a quella del Friuli Venezia Giulia.

Dott. Hiroshi Pisanello
www.centrostudisances.it
www.studiolegalesances.it

link: https://www.giornaledellepmi.it/appello-del-fisco-inammissibile-se-notificato-via-pec/ 

 

Scarica l'articolo