Nov 8

SENTENZE FISCALI ESECUTIVE SENZA ATTENDERE IL DECRETO

da “il Giornale delle PMI” del 30/10/17 – Il 1°giugno 2016, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n.156/2015, è stato riformato il regime processuale che discriminava la posizione del contribuente rispetto a quella dell’ente impositore assicurando una maggiore parità delle parti nel processo tributario.

Infatti, il «nuovo» art. 69 del Dlgs n.546/92– così come modificato dall’art.9, comma 1, lett. g del Dlgs n.156/2015 –dispone che le sentenze tributarie di condanna al pagamento di somme a favore del contribuente sono IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE, anche prima della formazione del giudicato.

La norma sarebbe dovuta entrare in vigore il 1° giugno 2016 ma con una disposizione transitoria è stata subordinata la sua applicazione all’emanazione di un decreto da parte del Ministero delle Finanze (decreto n.22/2017) che però è stato emesso solo in data 28 marzo 2017. Si poneva dunque il dubbio in merito all’applicazione della norma.

Sul tema dell’esecutività delle sentenze, si è di recente pronunciata la Commissione Tributaria Regionale di Milano con sentenza n.3849/10/2017(sentenza depositata il 28 settembre 2017 e liberamente disponibile su www.studiolegalesances.it – sez. Documenti), la quale ha condannato l’Agenzia delle Entrate di Varese alla restituzione delle somme pagate in pendenza di giudizio.

I giudici lombardi, dunque, hanno accolto il ricorso di ottemperanza del contribuente e hanno sancito che postergare l’applicazione del novellato articolo 69 del D.lgs 546/92 al 28 marzo 2017- data di entrata in vigore del citato decreto Ministeriale n. 22/2017- sarebbe illegittimo perché si verificherebbe un’esecuzione della sentenza sempre subordinata all’emanazione di un decreto attuativo in barba invece a quanto previsto dalla legge.

Inoltre, il decreto attuativo recependo quanto disposto dalla legge, ribadisce che per rimborsi fino a 10mila euro, non risulta  necessario fornire alcuna garanzia. Diversamente, per le somme superiori a tale limite entra in gioco la discrezionalitàdel giudice il quale potrà disporre in base alle condizioni di solvibilità del contribuente.

Sul punto, anche se non si tratta di un’analoga fattispecie, può tornare utile l’interpretazione della Corte di Cassazione in merito all’applicazione dell’art. 8 dello Statuto dei Diritti del Contribuente (Legge n.212/2000) in tema di rimborso delle fideiussioni la cui operatività è stata demandata ad alcuni decreti mai emanati in questi anni.

I Giudici di legittimità, con lasentenza n.16409 del 2015, hanno infatti sancito che l’omessa emanazione del decreto ministeriale non può impedire l’operatività immediata di una disposizione contenuta nello Statuto del contribuente che costituisce principio generale dell’ordinamento.

Giovanna Piri
Avv. Matteo Sances
www.centrostudisances.it
www.studiolegalesances.it

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