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Il fisco deve provare il debito del contribuente

da “Il Giornale delle PMI” del 26/06/2019 – In tema di tasse sui rifiuti grava sull’Amministrazione Finanziaria l’onere della prova dell’obbligazione tributaria mentre il diritto all’esenzione/riduzione dalla Tarsu deve essere provato dal contribuente.

Questo è il principio sancito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sez. 41, con la sentenza n. 16361 del 07/06/2018 (liberamente visibile su www.studiolegalesances.it-sez. Documenti) secondo cui spetta all’amministrazione Comunale  e al concessionario della riscossione provare in giudizio il debito tributario del contribuente.

Nel caso in questione la società contribuente impugnava dinanzi i Giudici tributari Provinciali di Roma tre ingiunzioni di pagamento emesse dal Concessionario della riscossione aventi ad oggetto la Tarsu per gli anni dal 2009 al 2012, relative tutte ad un immobile sito in Grottaferrata.

La contribuente eccepiva, oltre alla prescrizione del tributo richiesto, la carenza di legittimità passiva ovvero di non possedere, ad alcun titolo, nessun immobile nel Comune di Grottaferrata.

Sicchè, si costituiva in giudizio il Concessionario affermando la legittimità passiva della ricorrente per le somme richieste, in seguito all’acquisto da parte di quest’ultima del ramo di azienda di un’altra società.

La Commissione Tributaria Provinciale, esaminati i fatti, accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente e annullava gli atti impugnati.

Ed invero, dalla documentazione allegata dalla contribuente emergeva come la stessa, a seguito dell’acquisto di ramo di azienda, non aveva, a nessun titolo, immobili nel Comune di Grottaferrata.

In particolare, i Giudici affermavano che il Concessionario della riscossione “…non ha prodotto documentazione che provi quanto da lui sostenuto sia riguardo l’obbligazione assunta dalla ricorrente nei confronti della società s.r.l.. Né riguardo ai presunti immobili detenuti nel Comune di Grottaferrata. Il presupposto giuridico per la Tarsu riguarda chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale. L’onere della prova spetta all’amministrazione che deve allegare la fonte dell’obbligazione tributaria.

Nel caso de quo l’Amministrazione e il concessionario non soddisfacevano detto onere probatorio differentemente dalla contribuente che allagava la prova contraria.

Tanto detto, è opportuno effettuare una breve premessa sul rapporto intercorrente tra l’Amministrazione e il contribuente.

Il rapporto che si instaura tra Amministrazione Finanziaria e contribuente è, infatti, da definirsi un vero e proprio rapporto di natura obbligatoria.

L’obbligazione, come noto, è la relazione tra soggetti che si trovano in posizione giuridica soggettiva opposta: attiva e passiva.

Nel caso di specie è ravvisabile una parte attiva, creditore, che è rappresentata dall’Amministrazione Finanziaria e da una parte passiva, debitore, ovvero il contribuente.

All’obbligazione tributaria è chiaramente applicabile la disciplina privatistica delle obbligazioni e, dunque, tutti i principi che la governano: buona fede, leale collaborazione, correttezza, diligenza.

La vigenza di detti principi comporta che l’Amministrazione Finanziaria, nell’effettuare il prelievo fiscale, deve tener conto dell’effettiva situazione economica del contribuente e l’avviso di accertamento (o altro atto tributario) eventualmente emesso deve essere legittimo.

Sul punto, si evince come la pronuncia oggetto di commento tragga fondamento dal filone dottrinale/giurisprudenziale, oramai consolidato, che ha abbandonato la presunzione di legittimità degli atti emessi dall’Amministrazione.

In passato, difatti, l’atto del Fisco veniva considerato “legittimo per principio”, gravando il contribuente dell’onere probatorio di dimostrare la sua illegittimità o infondatezza.

Oggi, invece, nel rapporto tributario, regolamentato dai principi suddetti, vige la regola dell’onere della prova dettata dall’art. 2697 del Codice civile, in base al quale …chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

In altre parole, l’Amministrazione Finanziaria, vantando un credito nei confronti del contribuente, è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa.

In sostanza, affermando con l’emanazione dell’atto di accertamento, l’esistenza dell’obbligazione tributaria, l’Amministrazione assume la posizione di creditore nei confronti del contribuente, con la conseguenza che la stessa riveste in sede giudiziale il ruolo di attore sul quale grava l’onere di provare la fondatezza della propria pretesa.

Solo così, l’operato dell’Amministrazione potrà essere considerato legittimo e conforme ai principi di cui all’art. 97 della Carta Costituzionale.

Il principio fatto proprio dalla sentenza oggetto di commento, più volte è stato ribadito dai Giudici di legittimità, da ultimo con la sentenza n. 14040 del 23/5/2019.

Essa recita testualmente: “in materia di imposta sui rifiuti opera il principio secondo cui è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, e quindi della presenza di superfici tassabili nel territorio comunale, mentre grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l’esenzione, costituendo questa un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (vedi Cass. n. 22130 e 21250 del 2017).

Alla luce di quanto detto, dunque, deve ritenersi che ogniqualvolta l’Amministrazione non dimostri la fonte/fondatezza della pretesa tributaria, quest’ultima deve considerarsi illegittima non potendosi oramai ritenere gli atti emessi come “legittimi per principio”.

Avv. Raffaele Ingusci
Avv. Matteo Sances
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