da “Il Giornale delle PMI” del 28/05/2014 – Nessuna tutela per i “vecchi” pignoramenti di Equitalia sulle prime case.
Il chiarimento arriva nei giorni scorsi direttamente dal Ministero Dell’Economia e comporta sostanzialmente la validità dei pignoramenti sulle prime case dei contribuenti effettuate da Equitalia prima dell’entrata in vigore del decreto cd. “DEL FARE” (DL n.69/2013), ossia fino al 22 giugno 2013.
Tale posizione ha di fatto sconfessato l’orientamento degli stessi vertici di Equitalia che all’indomani del decreto legge, attraverso una nota del 1° luglio 2013 (nota liberamente visibile sul sito www.studiolegalesances.it – sezione Documenti), avevano sospeso tutte le azioni esecutive effettuate sulle prime case.
Se la situazione non dovesse cambiare, dunque, potrebbe accadere che due contribuenti aventi lo stesso debito nei confronti dell’Erario potrebbero subire trattamenti radicalmente opposti, in quanto uno sarà destinato a perdere la prima casa – solo perché Equitalia ha agito prima del 22/06/2013 – mentre l’altro no.
Per chiarezza, è bene far presente che questo provvedimento ha inibito a Equitalia di procedere all’espropriazione se l’immobile è l’unico di proprietà del debitore e a condizione che sia adibito ad uso abitativo e vi risieda anagraficamente e non si tratti di abitazione di lusso rientrante nelle categorie catastali A/8 e A/9 (ville).
Infine, si ricorda che lo stesso divieto vale anche per gli ulteriori immobili eventualmente in possesso del contribuente (seconda casa) anche se in questo caso la legge ha previsto un limite di debito di 120.000,00 euro oltre il quale il concessionario può comunque agire.
Avv. Matteo Sances
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