da “Il Giornale delle PMI” del 25/2/2014 – La sezione III° della Corte di Cassazione, con sentenza n.3017/14 dello scorso 11 febbraio, ha statuito due principi essenziali per la valida previsione degli interessi ultralegali nei contratti commerciali.
Il primo è sicuramente la forma scritta, c.d. ad substantiam, (cioè richiesta dalla legge a pena di nullità del contratto) prevista anche al fine di dare certezza ai negozi e ai traffici commerciali. In merito a tale interpretazione la giurisprudenza di legittimità aveva, tra l’altro, già avuto modo di pronunciarsi in senso conforme (cfr. Cass., n.266/2006).
Il secondo elemento richiesto, invece, è rappresentato dall’approvazione espressa del tasso di interesse maggiorato, tramite sottoscrizione delle parti, della relativa clausola.
La Suprema Corte, infatti, ha chiarito che la determinazione degli interessi in misura superiore a quella legale può ritenersi esclusa se convenuta solo per fatti concludenti.
D’altronde, specificano i giudici, l’art. 1284 del Codice civile, comma III, prevede, che “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto altrimenti sono dovuti nella misura legale”.
Così la Suprema Corte nella specifico: “In assenza di accordo sul punto, per mancata sottoscrizione del relativo patto da parte di entrambe i contraenti, non può ritenersi che lo stesso possa validamente spiegare effetto in ragione di una sua conclusione per facta concludentia, che non è ammissibile in ipotesi come quella di specie [forma scritta ad substantiam] in considerazione della natura imperativa della norma che lo contempla”.
Ci si augura, dunque, che tale pronuncia possa orientare tutti gli imprenditori nelle contrattazioni commerciali.
Dott. Riccardo Chirivì
Avv. Matteo Sances
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