Jul 23

NOTIFICA AL PORTIERE ILLEGITTIMA SE NON SI CERCA PRIMA IL DESTINATARIO

da “Il Giornale delle PMI” del 2/07/14 – La notifica dell’avviso di accertamento al portiere è legittima solo se l’ufficiale giudiziario prova di aver tentato la consegna al destinatario.

Ciò è quanto stabilito dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la quale, con sentenza n.1309/33/2014 ha sancito le corrette modalità di notifica degli atti tributari in caso di assenza del contribuente dal suo domicilio.

I Giudici Lombardi chiariscono infatti che in tali casi l’ufficiale giudiziario ha l’obbligo di consegnare l’atto a un famigliare o a un addetto alla casa e solo successivamente, nel caso in cui dovesse risultare impossibile la notifica ai predetti soggetti, al portiere dello stabile. Pertanto, la notifica diretta al portiere dello stabile senza le precedenti ricerche risulta palesemente illegittima.

La predetta sentenza conferma sostanzialmente la pronuncia della Corte di Cassazione n.8284/2011.

Sempre sul tema si invita a leggere la Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n.231/51/13  (sentenza liberamente visibile su www.studiolegalesances.it  – sezione Documenti).

La finalità di queste norme, dunque, è chiara e pare seguire la logica secondo la quale se da un lato pagare le tasse è un dovere di ogni cittadino, dall’altro quest’ultimo ha il diritto di venire sempre a conoscenza delle pretese tributarie nei suoi confronti attraverso una procedura di notifica degli atti mirata.

A sostegno di questo importante cambiamento di mentalità, si ritiene utile citare anche la sentenza n.258 del 22/11/2012 della Corte Costituzionale, laddove i giudici dichiarano incostituzionali alcune norme riguardanti la notifica delle cartelle in caso di irreperibilità cd “relativa” (ossia quando il contribuente risulta temporaneamente assente dalla propria abitazione, art. 26, comma 3 del DPR 602/73) poiché “Tale disciplina, con  riferimento  alla  cartella  di  pagamento,  non  assicura, dunque, né l’«effettiva conoscenza da parte  del  contribuente»,  né,  quale mezzo per raggiungere tale fine, la comunicazione «nel  luogo  di  effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in  possesso della […] amministrazione» finanziaria; finalità queste fissate dal comma  1 dell’art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in  materia  di statuto dei diritti del contribuente)”. Anche in questo caso, infatti, le norme non assicuravano la materiale conoscenza degli atti tributari da parte del destinatario.

Ci si augura, dunque, che tali sentenze possano finalmente contribuire a realizzare una maggiore correttezza e trasparenza delle notifiche tributarie.

 

Avv. Matteo Sances

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