Nov 23

ATTENZIONE: PER IL FISCO NON BASTA LA RINUNCIA ALL’EREDITA’

da “Giornale delle PMI” del 19/11/2015 – Per l’Ufficio delle Entrate la mera presentazione da parte dell’erede della dichiarazione dei redditi per conto del defunto rappresenta accettazione dell’eredità anche se l’erede vi aveva in precedenza rinunciato.

E’ questo il principio sancito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta che, con recente sentenza, ha respinto il ricorso presentato da un erede avverso un avviso di liquidazione di imposta di registro (sentenza n.589/01/15, Presidente Dott. SALVATORE CORRADO D’AGOSTINI, depositata in segreteria il 9 luglio 2015 e liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – sezione Documenti).

Secondo i giudici siciliani, infatti, “la dichiarazione dei redditi per un soggetto defunto non è un atto dovuto, ma un fatto facoltativo che presuppone l’acquisizione della qualità di erede: essa, infatti, non ha funzione conservativa, ma di gestione. Detta presentazione deve, quindi, annoverarsi tra gli atti concludenti di accettazione tacita dell’eredità”.

Nello specifico il ricorrente aveva prima rinunciato all’eredità ma successivamente aveva presentato una dichiarazione dei redditi intestata al de cuius indicando, nella sezione riservata a “chi presenta la dichiarazione per altri”, i propri dati.

Per i giudici, quindi, “attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi del defunto, l’odierno ricorrente ebbe a manifestare implicitamente la volontà di accettarne l’eredità, di talché, correttamente l’Agenzia delle Entrate si rivolse a lui per chiedere il pagamento di un debito del suo dante causa”.

Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, emerge chiaramente che la rinuncia all’eredità non è di per sé sufficiente a far venire meno la qualifica di erede se ad essa fanno seguito comportamenti qualificati dal Fisco come “incoerenti”. Si consiglia, pertanto, estrema cautela.

Avv. Matteo Sances

Dott. Hiroshi Pisanello

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