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SANZIONI TRIBUTARIE: NE RISPONDE LA SOCIETA’

da “Giornale delle PMI” del 1/04/2016 – Le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di norme tributarie vanno irrogate esclusivamente alla personalità giuridica che ha tratto vantaggio dall’illecito e non anche alla persona fisica che ha materialmente posto in essere il comportamento vietato.

Così si è espressa recentemente la Corte di Cassazione che, con la sentenza n.4475 depositata in data 11 marzo 2016 (liberamente visibile suwww.studiolegalesances.it – sezione Documenti), ha affermato che: […] il DL n. 269/2003, art. 7, comma 1, pone in via esclusiva a carico di società o enti con personalità giuridica le sanzioni relative al rapporto fiscale, prevedendo espressamente, al comma 3, che alle situazioni previste dalla norma non sono più applicabili le regole del D.Lgs. n.472/1997, ed in particolare non è più applicabile la responsabilità solidale a carico dell’amministratore (anche di fatto) prevista dall’art. 11 di detto decreto”.

Il fatto nasce dal contenzioso instaurato da un amministratore individuato quale coautore delle violazioni tributarie insieme alla società (nello specifico una società a responsabilità limitata) e per le quali il giudice d’appello lo aveva ritenuto personalmente responsabile, condannandolo così al pagamento delle sanzioni a titolo di concorso. Il contribuente dunque proponeva ricorso in Cassazione.

Per comprendere a fondo l’importanza di tale pronuncia è necessario soffermarsi preventivamente sulle riforme che hanno interessato la disciplina delle sanzioni amministrative tributarie.

La prima, apportata dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472, si fondava sulla punibilità diretta della persona fisica autrice della violazione (c.d. principio di personalizzazione della sanzione) e su una correlata forma di responsabilità solidale dell’ente. Tale impostazione, ovviamente, consentiva al fisco di esigere il pagamento integrale delle sanzioni da entrambi i soggetti responsabili.

La seconda, realizzata con l’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n.269, è andata invece a mutare radicalmente l’impianto sanzionatorio. Il legislatore, infatti, all’art. 7, comma 1, del predetto decreto ha previsto che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società ed enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”.

In sostanza, il vecchio principio di personalizzazione lascia il posto alla sola responsabilità oggettiva del soggetto che ha concretamente beneficiato della condotta illecita e ciò comporta, dunque, la totale esclusione della persona fisica autrice dell’illecito da ogni forma di responsabilità.

Ma vi è di più.

I giudici sanciscono espressamente il divieto posto a carico dell’Amministrazione finanziaria di irrogare sanzioni ai terzi, ferma restando l’applicazione delle precedenti regole prima dell’entrata in vigore del D.L. n.269/2003 (in pratica, alle violazioni contestate prima dell’entrata in vigore di quest’ultimo decreto si applica ancora la previgente normativa che prevede invece la coobbligazione della persona fisica). Infine, con questa interpretazione delle norme ne deriva anche l’esonero di responsabilità non solo per gli amministratori o i legali rappresentanti delle società ma anche dei soggetti cd. “esterni” alla società (come ad esempio i consulenti).

Factory. Matteo e
Nicola Kyaw
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