Nov 9

LA NORMA SULL’ABUSO DEL DIRITTO VALE ANCHE PER IL PASSATO

da “Giornale delle PMI” del 16/09/2016 –  La recente norma introdotta nello Statuto dei Diritti del Contribuente inerente alla disciplina “dell’abuso del diritto” ha natura interpretativa e perciò può essere utilizzata anche per casi avvenuti nel passato.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.16675 del 9 agosto 2016 (liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – sezione Documenti) si è nuovamente espressa circa il perimetro di applicazione e la ratio della nuova disciplina sull’abuso del diritto, sancendo la valenza interpretativa dell’art. 10-bis della Legge 212/2000 (ossia dello Statuto del Contribuente), affermando che: «[…] il nuovo art. 10-bis della L. 212/2000, pur non essendo applicabile ratione temporis, rappresenta indubbiamente un termine interpretativo di riferimento, sia pure in chiave evolutiva […]».

Nella sentenza in oggetto, la Cassazione ha ritenuto infondate le pretese del Fisco e dichiarando del tutto legittimo l’operato di una società che, a seguito di un’operazione di acquisizione per fusione, si era vista recapitare un avviso di accertamento poiché l’operazione veniva ritenuta “esclusivamente finalizzata ad ottenere un risparmio fiscale indebito”.

La Suprema Corte ha chiarito che si può parlare di comportamento abusivo solo in riferimento ad operazioni economiche chetenuto conto sia della volontà delle parti, sia del contesto fattuale e giuridicoabbiano come elemento predominante e assorbente lo scopo di ottenere vantaggi fiscali.

I giudici, ancora, evidenziano che «la prova sia del disegno elusivo sia delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale, incombe sull’Amministrazione finanziaria, mentre grava sul contribuente l’onere di allegare l’esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti che giustifichino operazioni in quel modo strutturate».  E proprio nel caso in esame la contribuente era riuscita a giustificare la congruità e la ragionevolezza economica dell’operazione posta in essere, sottolineando come anche optando per un’operazione alternativa il carico fiscale sarebbe stato il medesimo.

Sul punto, è bene precisare che per potersi configurare un’ipotesi di abuso del diritto ai sensi della nuova disciplina dell’art. 10-bis è necessaria la compresenza di più elementi: a) l’uso distorto di strumenti giuridici; b) la ricerca di un vantaggio fiscale come scopo principale dell’operazione; c) l’assenza di ragioni extrafiscali non marginali che giustifichino l’operazione (è bene sottolineare che sono valide anche quelle che non comportano un’immediata redditività ma rispondono ad esigenze di carattere organizzativo e strutturale).

Infine, si tenga presente che al contribuente deve essere data sempre la possibilità di scegliere tra diverse operazioni comportanti anche un diverso carico fiscale, senza che queste vengano classificate necessariamente come elusive.

L’importanza della pronuncia appare dunque fondarsi proprio su questi elementi caratterizzanti il nuovo articolo 10-bis, in quanto tale norma, nonostante non fosse applicabile per l’anno oggetto di contestazione, funge da chiave di lettura – non a caso i giudici hanno parlato di interpretazione evolutiva – di principi che già erano presenti all’interno del nostro ordinamento, rendendola così potenzialmente applicabile anche per il passato.

Avv. Matteo Sances
Nicola Cicchelli
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