Dec 13

CASSAZIONE: PRESCRIZIONE BREVE PER GLI ATTI TRBUTARI

da “Giornale delle PMI” del 25/11/2016 – La mancata impugnazione dell’atto entro i termini decadenziali non comporta l’allungamento del termine prescrizionale da 5 a 10 anni.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 23397 del 2016 (liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – sezione Documenti), hanno affermato che: “[…] la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione,produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.”.

Il caso affrontato dalla Suprema Corte trae origine dal contenzioso instaurato da un contribuente avverso un’intimazione di pagamento relativa a cartella esattoriale per omesso pagamento di contributi INPS. Secondo il giudice di primo grado l’opposizione all’esecuzione proposta dal contribuente risultava essere inammissibile, poiché proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica, così come richiesto dall’art. 24, comma 5, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Di parere del tutto opposto, invece, la Corte di Appello secondo la quale il credito vantato dall’INPS andava ritenuto addirittura prescritto, in quanto l’intimazione di pagamento era stata notificata a distanza di più di cinque anni dalla data di notifica della cartella. Avverso tale sentenza l’ente previdenziale ha proposto ricorso per Cassazione ritenendo errata l’interpretazione della norma operata dal giudice di secondo grado.

Alla luce di un palese contrasto giurisprudenziale sul punto, con l’ordinanza 1799/2016, la decisione è stata rinviata alle Sezioni Unite.

Fondamentalmente la questione sottoposta all’attenzione degli Ermellini riguarda l’interpretazione e la conseguente portata applicativa dell’art. 2953 c.c. Nello specifico ciò che i giudici hanno dovuto accertare è se la “conversione” del termine di prescrizione breve in ordinario (da 5 a 10 anni), prevista dal suddetto articolo, operi anche in seguito alla mancata impugnazione di atti di riscossione. In altre parole: il fatto di non essersi opposti alla pretesa dell’amministrazione entro i termini previsti dalla legge comporta l’aumento dei termini prescrizionali?

Secondo l’orientamento maggioritario – chiosano i giudici – la conversione della prescrizione da breve a decennale si può verificare soltanto per effetto di sentenza passata in giudicato e che pertanto l’atto (amministrativo) con cui inizia il procedimento di riscossione forzata, pur essendo titolo esecutivo, è privo di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

Tale distinzione fa sì che l’omessa impugnazione nei termini previsti può comportare soltanto l’irretrattabilità del credito contenuto nel provvedimento, ma non l’automatica trasformazione del termine prescrizionale.

Secondo la Corte: tale principio si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

Del resto, si tenga presente che un’eventuale applicazione dell’art. 2953 c.c. scaturente dall’inutile decorso del termine per proporre opposizione, oltre a porre il debitore in una condizione di perenne incertezza, produrrebbe un vero e proprio controsenso, considerato che la ratio della perentorietà del termine per impugnare è quella di “velocizzare” il processo di riscossione e di “indurre” l’amministrazione ad agire in tempi ragionevoli.

Il principio sancito dai giudici della Suprema Corte rappresenta un importante punto di approdo, fornendo una chiara soluzione ad una disarmonia che ha prodotto notevoli “distorsioni” nei giudizi di merito.

Sul punto si rimanda a un nostro precedente commento conforme all’orientamento suggerito dalle SS.UU.

(https://www.studiolegalesances.it/2016/11/09/contributi-previdenziali-la-prescrizione-e-quinquennale/)

Avv. Matteo Sances
Claudia Cosi
Nicola Cicchelli
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link: https://www.giornaledellepmi.it/cassazione-prescrizione-breve-per-gli-atti-tributari/