Jan 19

IL COLLEZIONISTA D’ARTE NON E’ TASSATO

da “Giornale delle PMI” del 29/12/2016 – La compravendita di opere d’arte di un collezionista non configura attività d’impresa e quindi non è soggetta a tassazione.

A tali conclusioni è giunta la Commissione Tributaria Regionale della Toscana che, con la sentenza n. 826/31/16 del 21/01/2016 (liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – sezione Documenti), ha accolto le doglianze di un contribuente al quale l’Agenzia delle Entrate aveva recapitato un avviso di accertamento, ritenendo che lo stesso fosse qualificabile come imprenditore e che di conseguenza le attività di scambio di opere d’antiquariato da lui operate fossero tutte tassabili.
Secondo i giudici, invece, “Nel caso in esame, si deve escludere che il contribuente, pensionato, abbia realizzato parallelamente l’attività imprenditoriale. Mancano, infatti, i requisiti previsti dalle disposizioni civilistiche (art. 2082 del c.c.) che richiedono la professionalità e la specifica organizzazione economica”.

Il fatto nasce da una verifica effettuata dalla Guarda di Finanza, la quale contestava al contribuente la mancata dichiarazione dei proventi derivanti dalla vendita di alcuni beni d’antiquariato sostenendo che l’attività fosse configurabile all’attività d’impresa. Sulla base dei rilievi della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento per il recupero di Irpef, Iva, Irap e contributi Inps per l’anno d’imposta 2007.
Il contribuente proponeva ricorso eccependo l’illegittimità delle pretese del Fisco.
Con sentenza n.155/4/13 i giudici di primo grado accoglievano il ricorso del contribuente ma l’Agenzia delle Entrate presentava appello.

Esaminando la questione è bene evidenziare che la vendita di opere d’arte o d’antiquariato da parte di un soggetto privato, qualificabile come “collezionista”, non è soggetta a tassazione, purché lo scopo dell’operazione non sia meramente speculativo, ovvero finalizzato alla realizzazione di un profitto. In altre parole il soggetto dovrebbe assumere un comportamento assimilabile a quello del “mercante d’arte” per far sì che il corrispettivo sia passibile di tassazione.

Diversamente, se il Fisco volesse qualificare l’attività come imprenditoriale sarebbe tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 2082 c.c.
Nello specifico, il legislatore ritiene che si possa parlare di attività imprenditoriale soltanto allorquando si sia in presenza di un’attività finalizzata alla produzione o allo scambio di beni e servizi ed esercitata in maniera organizzata (cioè attraverso una struttura “eteroorganizzata”), economica (cioè con modalità che consentono quantomeno la copertura dei costi) e professionale (ossia in maniera abituale e non occasionale). Soltanto in tal caso i proventi potrebbero essere tassabili ex art. 55 del TUIR come redditi d’impresa.

A ciò si aggiunga che né il numero delle operazioni compiute, né tantomeno l’ammontare delle stesse risultano essere rilevanti ai fini del richiamo a tassazione dei proventi realizzati.
Pertanto, a fare la differenza nel caso in questione sono state le modalità e la finalità con cui sono stati posti in essere gli atti.

Ed è proprio da questo assunto che i giudici sono partiti per stabilire che: “la generica attività di vendita di un bene risulta soggetta ad adempimenti di natura formale (contabile, fiscale, ecc.) qualora venga realizzata in via professionale ed abituale: quest’ultimi requisiti devono emergere dalla regolarità, dalla sistematicità e dalla ripetitività con cui il soggetto realizza atti economici finalizzati al raggiungimento di uno scopo”.

I giudici, non riscontrando la presenza dei suddetti requisiti ma anzi rilevando l’esiguità delle operazioni compiute – peraltro a prezzi assolutamente non di mercato – hanno ritenuto fondate e meritevoli di accoglimento le motivazioni del contribuente, il cui unico scopo era quello di arricchire la propria collezione e non certo quello di realizzare un guadagno.

In definitiva, non è qualificabile come imprenditore commerciale chi acquisti e/o venda opere d’arte oppure oggetti d’antiquariato per incrementare la propria collezione al fine di goderne liberamente.
Allo stesso modo, non si può ritenere tassabile la semplice dismissione di una collezione, ancorché realizzata in più atti effettuati in tempi diversi. Ai fini della tassazione a nulla rileva il fatto che un’operazione possa generare un profitto se questo non era originariamente voluto e se, soprattutto, il soggetto agente non risulti dotato di un’organizzazione imprenditoriale.

Avv. Matteo Sances
Nicola Cicchelli
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