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CONTRATTO DI AGENZIA NEI PAESI ARABI: PERICOLO OD OPPORTUNITA’ PER LE PMI ITALIANE?

da “Giornale delle PMI” del 22/02/2017 – Il contratto di agenzia è lo strumento maggiormente utilizzato per l’inserimento di un’azienda italiana in un mercato estero. In un periodo di crisi quale quello odierno, i Paesi arabi rappresentano un mercato in costante crescita, che attrae le nostre aziende come una calamita. L’approccio con questi mercati deve però essere attento alle differenze socio-culturali che si riflettono anche sulla disciplina legale.

Alcuni Stati Medio-Orientali hanno un ordinamento condizionato dalla Shari’a, pertanto molti istituti giuridici per noi ovvi e scontati possono non essere compatibili con il diritto di un Paese islamico.

È opportuno sottolineare che ogni singolo Stato, benché faccia parte della medesima area giuridico-religiosa islamica, presenta un sistema giuridico a sé stante che è più o meno influenzato dalla legge islamica in base al livello di laicità del medesimo. In virtù di tale peculiarità, il Centro studi Sances (www.centrostudisances.it ) in questi mesi si sta focalizzando su tali problematiche analizzando ogni singolo Paese.

Sembra necessario evidenziare come la maggior parte di questi Paesi non abbia sottoscritto alcuna convenzione internazionale.

Conseguentemente i rapporti nascenti tra un soggetto terzo ed un soggetto appartenente ad uno Stato islamico possono essere regolati solo dal diritto di quest’ultimo senza possibilità di deroga. In tali ordinamenti è sconosciuto il principio della libertà contrattuale, a ciò consegue che i contenuti contrattuali sono spesso già individuati dalla legge e risulta difficile prescindere da questi.

Alla luce di quanto detto, nel caso in cui si stipulasse un contratto di agenzia con un soggetto appartenente ad uno Stato islamico, il rapporto sarebbe sottoposto al diritto di quel determinato Paese. 

Anche in presenza di disposizioni contrattuali contrarie circa la giurisdizione nel caso di controversie nascenti dal rapporto contrattuale, gli ordinamenti dei Paesi islamici sono categorici nello stabilire la competenza esclusiva delle Corti locali, le quali spesso sono particolarmente sbilanciate a favore degli interessi dei loro concittadini.

È comunque vero che molti di questi Paesi, tra cui l’Iran e l’Arabia Saudita, hanno sottoscritto la Convenzione di New York del 1958 relativa al riconoscimento ed all’esecuzione dei lodi arbitrali.

È quindi possibile prevedere una clausola arbitrale all’interno del contratto eventuale, anche se di fatto sembra che sia particolarmente difficile darvi corso.

Avv. Claudia Lo Curto
Co-direttore Centro studi Sances
www.centrostudisances.it

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