da “Giornale delle PMI” del 1/12/2017 – La notifica a mezzo posta elettronica certificata (PEC) della cartella esattoriale deve necessariamente riportare l’attestazione volta a dimostrare la conformità degli atti cartacei agli atti notificati tramite posta elettronica certificata.
Ciò è quanto emerge da una recentissima pronuncia della Commissione Tributaria Regionale Campania (sent. n. 9464/17, depositata il 9/11/2017, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – sez. Documenti) in cui la ricorrente lamentava la inesistenza/nullità della notifica di un atto.
L’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio deducendo l’avvenuta notifica della cartella a mezzo PEC, tuttavia non forniva prova idonea a dimostrarne la conformità.
Dicono i giudici “…l’agente per la riscossione non ha fornito prova della conformità del documento inoltrato mediante posta elettronica certificata (PEC)…l’agente per la riscossione non ha prodotto nemmeno in giudizio una copia del documento inoltrato via PEC, di tal che resta oggettivamente incerto il contenuto dell’atto notificato.”
L’agenzia delle entrate specifica che la società era comunque venuta a conoscenza della cartella mediante estratto di ruolo, tuttavia l’organo giudicante precisa che il difetto di notifica non può ritenersi sanato in quanto permane “…l’interesse di parte ricorrente all’annullamento della cartella…”.
In pratica, nel caso in questione il concessionario della riscossione aveva notificato via PEC inviando la cartella con la versione semplice “.pdf” e dunque priva della sottoscrizione del file con firma digitale (quindi con versione “.p7m”).
Ma non solo.
A seguito dell’invio dell’atto in semplice copia “.pdf” l’Ufficio non attestava neanche la conformità del file all’originale “.p7m”.
È bene puntualizzare che la normativa sul punto(ossia l’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 per gli accertamenti e l’art.26 del D.P.R. n.602/73 per le cartelle esattoriali) prescrive la possibilità di notifica a mezzo PEC degli atti fiscali al contribuente; la giurisprudenza, tuttavia, ha riposto una particolare attenzione alle procedure di certificazione di conformità del documento informatico.
Tale pronuncia, infatti, si ascrive in quel filone giurisprudenziale che ha statuito la nullità della cartella di pagamento notificata con PEC qualora il messaggio non contenga l’originale dell’atto di Equitalia, ma una copia sprovvista di attestazione di conformità.
Tale notifica, dovrà ritenersi affetta da nullità insanabile.
Sulla base di quanto espresso, pertanto, è consigliabile per tutti i contribuenti di prestare particolare attenzione non solo al proprio indirizzo di PEC, ma anche, e soprattutto, alla formalità degli atti notificati mediante questa modalità.
Dott.ssa Giulia Aloisi
Avv. Matteo Sances
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