da “Giornale delle PMI” del 28/02/2018 – È illegittima la tariffa sui rifiuti (TARI) se il Comune non giustifica le pretese con un dettagliato piano economico/finanziario di gestione dei rifiuti urbani.
Muovendo dal presupposto che le tariffe TARI sono soggette alla previa approvazione del piano finanziario, la 6° Sezione della Commissione Tributaria Regione Campania ha sancito l’annullamento dell’avviso di accertamento emesso in applicazione di tariffe TARI che non rispettano tale requisito (sentenza n.8283/06/2017 liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – sez. Documenti).
La Legge finanziaria 2014 – art. 1, comma 683 – prevede, infatti, che “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita’ al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal consiglio comunale o da altra autorita’ competente a norma delle leggi vigenti in materia (…)”
Il piano finanziario assurge, quindi, a requisito di validità della delibera di approvazione delle tariffe TARI.
Per comprendere la ratio di tale inciso, è utile individuarne il fondamento normativo che risiede nell’art.8 del D.P.R. n.158/99, rubricato “Piano finanziario”.
La norma, infatti, stabilisce che per la determinazione delle tariffe il gestore del ciclo dei rifiuti urbani, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Il piano, poi, oltre a dover essere corredato da: 1) una relazione indicante il modello gestionale ed organizzativo, 2) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa, 3) la ricognizione degli impianti esistenti, 4) l’indicazione degli scostamenti verificati rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni, deve espressamente indicare gli interventi, investimenti e risorse necessarie per la gestione del servizio, nonché beni, strutture e servizi disponibili.
L’indicazione di tali elementi, che evidentemente non si esaurisce in una mera previsione “(…) riassuntiva dei costi del servizio, distinti in costi fissi e costi variabili, e con finale indicazione della incidenza percentuale di questi ultimi sul costo complessivo”, costituisce a sua volta presupposto per la validità della delibera di approvazione del piano finanziario (ex plurimis: T.A.R. Lazio – Sez. I Latina, 4/01/17, n.1).
Il contribuente, pertanto, potrà far valere l’illegittimità tanto della delibera di approvazione delle tariffe TARI, nel caso in cui questa sia carente del piano finanziario, quanto della delibera di approvazione del piano stesso che risulti carente degli elementi previsti dall’art. 8 del D.P.R. n.158/99.
Infine, nel caso in cui risultino spirati i termini per impugnare tali delibere dinanzi al TAR, il contribuente potrà comunque opporsi alle tariffe TARI chiedendo al Giudice Tributario, ex art. 7, comma 5, D.Lgs. n.546/1992, di disapplicare gli atti presupposti all’atto impugnato (ossia le delibere illegittime) sempre a condizione che, si badi, tra i motivi di impugnazione vengano espressamente richiamati i vizi delle delibere de quibus (Cass. Civ., Sez. trib., 17/06/2016, n.12545).
Dott. Carlo Mormando
Avv. Matteo Sances
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