da “Il Giornale delle PMI” del 6/03/2018 – Le somme corrisposte dal datore di lavoro al dipendente a titolo di rimborso spese non sono soggette a tassazione.
Ciò è quanto emerge da una recente Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (sentenza n.43/20/2018 depositata il 9 gennaio 2018, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – sez. Documenti) la quale confermando la posizione assunta dai giudici di primo grado, sostiene che “… al rimborso … spese – specificamente volto a riportare la retribuzione alla normalità – deve attribuirsi natura non più retributiva, bensì risarcitoria e quindi NON assoggettabile ex se a ritenuta d’acconto”.
Nel caso di specie, una contribuente che svolge la professione di medico lamentava il silenzio rifiuto venutosi formare a seguito della mancata risposta dell’Agenzia delle Entrate di Pavia alla richiesta di rimborso di alcune somme che risultavano ingiustificatamente tassate.
Le suddette somme, infatti, erano state liquidate a titolo di risarcimento dal sistema sanitario al medico convenzionato a seguito di trasferte lavorative e poi soggette a ritenuta al momento del pagamento.
Per i giudici quindi “… non vi è dubbio che l’indennità assolva alla concreta funzione di ripristinare il patrimonio del prestatore d’opera depauperato a causa degli esborsi effettivamente sostenuti nell’interesse dell’amministrazione datrice di lavoro, e ciò consente di differenziare l’emolumento di cui qui si tratta da altri tipi di emolumento forfettariamente liquidati”.
La disciplina a fondamento della presente ricostruzione appare eloquente in merito; infatti, l’art. 35 del D.P.R. 271/2000 stabilisce in modo dettagliato l’entità di tale rimborso il quale deve essere calcolato esclusivamente sulla base di parametri oggettivi che tengano conto in primis del chilometraggio per gli incarichi svolti fuori dal comune di residenza, ma anche del costo del carburante.
Di talché, il rimborso spese deve ritenersi esclusivamente finalizzato al ripristino del patrimonio del lavoratore.
Sulla base delle presenti argomentazioni, è doveroso consigliare a tutti i contribuenti di prestare particolare attenzione alla propria posizione finanziaria, onde evitare che l’Agenzia delle Entrate incorra in errori circa l’imponibilità o meno dei rapporti lavorativi.
Dott.ssa Giulia Aloisi
Avv. Matteo Sances
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