da “Giornale delle PMI” del 11/01/2019 – È nullo l’avviso di accertamento motivato per relationem senza che sia allegato l’atto richiamato o che sia riprodotto il contenuto essenziale.
È quanto affermato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno che, con recente sentenza, ha accolto il ricorso presentato da una società contribuente avverso diversi avvisi di accertamento di cui si contestava l’illegittimità per incertezza dei dati e conseguente vizio di motivazione (sentenza n.249/2/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno, visibile su www.studiolegalesances.it – sez. Documenti).
Nel caso in questione, il contribuente faceva leva sulla nullità degli avvisi di accertamento motivati per relationem, nei quali l’Agenzia delle entrate si limitava a richiamare processi verbali di contestazione redatti nei confronti di altre società senza, tuttavia, allegare o trascrivere i suddetti documenti in violazione dell’art. 7 della Legge 212/2000 (c.d. Statuto dei diritti del Contribuente).
In accoglimento del ricorso proposto, i giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno hanno annullato l’avviso di accertamento motivato per relationem, stante l’assenza di allegazioni o di riproduzioni del contenuto dei rilievi svolti.
La motivazione dell’atto tributario, che viene disciplinata dall’art. 7 della L. 212/2000, si pone quale strumento di garanzia del diritto di difesa del contribuente. La norma, richiamando espressamente l’art. 3 della L. 241/90, estende l’applicazione dei principi e delle norme ivi enunciate in tema di motivazione al procedimento tributario.
Gli atti impositivi, infatti, devono essere motivati, mediante indicazione dei presupposti e delle ragioni che ne giustificano il contenuto e l’emissione. In particolare, come rilevato dai giudici ascolani, l’art. 7 dello Statuto dei diritti del Contribuente riconosce la legittimità dell’atto motivato per relationem.
I giudici de quo, citando Cassazione n.15348 del 25 luglio 2016, sottolineano che sebbene l’obbligo di motivazione possa essere adempiuto per relationem è necessario che gli atti o i documenti, da cui emergano gli elementi necessari – e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato – vengano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale. Per converso, l’assenza di tali allegazioni o trascrizioni determina la mancanza della motivazione, con conseguente nullità dell’accertamento.
La motivazione si pone quale elemento fondamentale, poiché, da un lato, rappresenta uno strumento di tutela del contribuente, dando attuazione all’art. 111 Cost., e dall’altro svolge un’importante funzione processuale che incide sul sindacato di legittimità dell’atto impugnato.
Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici tributari risultava evidente l’assenza delle suddette allegazioni e riproduzioni, necessarie affinché il contribuente potesse prendere atto delle ragioni e contraddirne i presupposti, di talché appare condivisibile la decisione assunta dei giudici tributari.
Dott.ssa Francesca Montevero
Avv. Matteo Sances
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