da “Giornale delle PMI” del 9/01/2019 – Questo è il principio sancito dal Tribunale di Bari, sez. II, con l’ordinanza del 02/12/2016 che conferma quanto già disposto dal prodromico decreto nr. 7830/2016 del 27/05/2016.
Un’azienda, a seguito della sospensione del servizio di energia elettrica per morosità, fornito dalla società Enel Energia, adiva il giudice chiedendo un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. che disponesse alle società somministratici del servizio elettrico l’immediato ripristino dello stesso e adduceva, a sostegno delle proprie richieste, l’illegittimità dell’ammontare dei consumi di cui si chiedeva il pagamento.
Le società gestori del servizio (Enel Energia S.p.A, Enel Distribuzione S.p.A.) eccepivano l’inammissibilità della domanda cautelare proposta in virtù della mancanza dei presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora.
Il giudice accoglieva le doglianze dell’azienda ricorrente.
Secondo il Tribunale, emergendo dalla documentazione prodotta in giudizio l’incertezza del credito di cui è stato richiesto il pagamento e, pertanto, esistendo una contestazione degli addebiti, il fornitore giammai può procedere alla sospensione dell’erogazione del servizio elettrico.
Ed infatti, sotto il profilo del periculum in mora il Giudice dispone che “ne va rilevata la sussistenza atteso che nel caso di specie non si discute solo del pregiudizio connesso al pagamento di una somma di denaro così come richiesto dal fornitore, come tale astrattamente suscettibile di ristoro, di importo rilevante nel caso di specie, bensì dell’ incidenza che tale pagamento- di cui non risulta meglio acclarata l’effettiva spettanza nella misura richiesta- possa avere rispetto alla condizione aziendale. L’attività aziendale, infatti, rischia di essere seriamente compromessa nel suo svolgimento dalla interruzione di forniture sia in relazione alla coltivazione sia tenuto conto dei rischi connessi al blocco dell’attività sotto il profilo della produzione e dell’impiego dei lavoratori”.
Pertanto, la sospensione dell’erogazione di energia elettrica, impedendo la prosecuzione dell’attività imprenditoriale, è fonte di pregiudizi irreparabili per l’azienda e giammai può avvenire qualora sussistano dubbi sull’ammontare dei consumi riportati in fattura.
Avv. Alessandro Dipierro
Avv. Raffaele Ingusci
www.centrostudisances.it