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Pompe funebri contro il fisco: illegittima la verifica sulle bare

da “Il Giornale delle PMI” del 31/01/2019 – È inapplicabile l’accertamento analitico-induttivo ai servizi funebri in quanto, in considerazione della particolarità degli adempimenti, è impossibile che il servizio venga effettuato “in nero”.

È quanto affermato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo che, con una recente sentenza, ha accolto i ricorsi presentati dalla società contribuente e dal suo socio unico, avverso due avvisi di accertamento, con cui si contestava l’omessa fatturazione di 12 servizi funebri (sentenza n. 538/3/2018 della Commissione Tributaria di Bergamo, visibile su www.studiolegalesances.it – sez. Documenti).

Nel caso in questione la società contribuente ed il suo socio unico facevano leva sulla nullità degli avvisi di accertamento, derivante dall’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione Finanziaria, la quale ricostruiva i maggiori ricavi basandosi sul numero di bare utilizzate.

I suddetti avvisi, infatti, venivano emessi dall’Agenzia delle Entrate di Bergamo sulla base di un accertamento analitico-induttivo, laddove risultava che il numero dei feretri acquistati dalla società contribuente era maggiore di quello contabilizzato in vendita.

La Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, dopo aver compiutamente ricostruito l’operato dell’Ader, nonché esaminato gli elementi posti alla base della maggiore pretesa impositiva, ha annullato gli avvisi di accertamento, affermando che “per ogni servizio funebre effettuato sussistono il capo all’esercente specifici obblighi nei confronti dell’autorità comunale interessata dall’evento, alla quale deve essere consegnato, in ossequio al disposto dell’articolo 36 del regolamento regionale n. 6/2004 in materia di attività funebri e cimiteriali, un apposito verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, adempimento che rende praticamente impossibile l’effettuazione di servizi funebri in nero.”.

Orbene, l’accertamento analitico-induttivo, disposto ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lett. d), del DPR n. 600/1973, consiste nella contestazione dell’evasione accertata mediante ricorso a presunzioni gravi, precise e concordanti, utili a ricostruire maggiori ricavi. In particolare, l’Amministrazione Finanziaria, al fine di ricostruire eventuali maggiori ricavi, utilizza siffatto accertamento, la cui ricostruzione indiretta si basa sul consumo di materie prime.

Negli ultimi anni, l’utilizzo di tale accertamento, ed il conseguente riconoscimento della legittimità dell’operato dell’Amministrazione finanziaria che prende a base i consumi delle materie prime, ha dato origine al cosiddetto “tovagliometro”, “bottigliometro”, “farinometro”, etc.

Ed invero, la giurisprudenza di legittimità è stata più volte chiamata a pronunciarsi sull’accertamento analitico-induttivo, confermando le ricostruzioni indirette dei maggiori ricavi operate dall’Amministrazione Finanziaria, riconoscendo che, nel ramo della ristorazione, lo stesso possa fondarsi sul numero di tovaglioli portati in lavanderia od utilizzati (Cass. nn.18475/2009; 7377/2011), sul numero di bottiglie d’acqua consumate (Cass. nn.17408/2010; 11622/2013), nonché sul consumo di farina (Cass. n.15580/2011).

La sentenza in esame, tuttavia, discostandosi dall’indirizzo giurisprudenziale che ha visto più volte confermate le ricostruzioni indirette dei maggiori ricavi operate dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, ha evidenziato come, siffatto accertamento non possa operare con riferimento ai servizi funebri, stante la sussistenza di specifichi obblighi, gravanti sull’esercente l’attività, nei confronti del Comune in cui viene svolto, di volta in volta, il servizio.

Tali adempimenti, come affermato dai giudici tributari nella sentenza in commento, rende impossibile che i servizi funebri vengano effettuati “in nero”, di talché appare condivisibile la decisione assunta dai giudici tributari.

Ci si augura, dunque, che l’Ufficio delle Entrate possa trarre insegnamento da questa pronuncia.

Dott.ssa Francesca Montevero
Avv. Matteo Sances
www.centrostudisances.it
www.studiolegalesances.it

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