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Speciale pace fiscale: chiusura delle liti pendenti col Fisco

da “Leccenews24.it” del 30/01/2019 – Per chiarire le idee dei contribuenti sulla Pace Fiscale, prosegue il nostro appuntamento con lo Studio Legale Tributario Sances.

Dopo aver trattato gli argomenti relativi alla cosiddetta Rottamazione Ter e sul Saldo e Stralcio, in redazione sono giunti quesiti riguardo alle cosiddette liti pendenti col Fisco e abbiamo chiesto all’avv. Matteo Sances e al suo collaboratore di studio, il dott. Carlo Mormando, di fornire ulteriori chiarimenti in merito alla definizione agevolata delle controversie tributarie, prevista dall’art. 6 del D.L. n. 119/2018.

Quali controversie tributarie rientrano nel D.L. della “Pace Fiscale”?

Con il termine controversie tributarie il legislatore non ha voluto ricomprendere tutte le liti contro il Fisco, ma solo quelle che rispettano determinati requisiti.

Il primo di carattere temporale, in quanto le controversie devono risultare pendenti al 24 ottobre 2018, con l’unica eccezione prevista per i procedimenti presso la Corte di cassazione per i quali il termine da tenere in considerazione è quello del 19 dicembre 2018, ovvero la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.119/2018.

Il secondo requisito è di carattere giurisdizionale, in quanto sono definibili solo le controversie che rientrano nella giurisdizione tributaria. Tanto per intenderci quelle che devono essere decise dalle Commissioni Tributarie.

Il terzo presupposto, invece, riguarda l’oggetto della lite che deve necessariamente riguardare alcune tipologie di atti fiscali tra cui l’avviso di accertamento, l’avviso di liquidazione o una precedente definizione agevolata che non si è perfezionata.

Restano escluse dal novero delle liti definibili secondo l’art. 6, le controversie che hanno ad oggetto il diniego di agevolazioni, il diniego di rimborsi oppure quelle che riguardano il classamento degli immobili.

Potete illustrare come funziona questa definizione agevolata delle controversie tributarie?

Coloro i quali nei termini indicati risultano in causa contro l’Agenzia delle Entrate, hanno la possibilità di chiudere la partita effettuando un pagamento ridotto e i benefici dipendono sia dalla fase in cui il giudizio si trova e sia dagli eventuali esiti che lo stesso ha avuto.

Naturalmente, siccome si tratta di porre fine ad un contenzioso tributario, i cui numeri, secondo i dati forniti dal MEF, sfiorano le 400.000 cause, 399.058 per essere precisi e stiamo parlando soltanto di primo e secondo grado di giudizio, è bene chiarire che “lo sconto” in caso di adesione deve essere rapportato al valore della lite.

Nel processo tributario, per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto delle sanzioni, mentre, se l’atto impugnato ha ad oggetto solo l’irrogazione di sanzioni, il valore della lite è pari alla somme di queste.

Chi vuole profittare di questo strumento non deve far altro che presentare apposita domanda, utilizzando il modello che verrà approvato prossimamente dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate e provvedere al versamento di quanto dovuto entro il 31 maggio 2019.

Tuttavia, chi è tenuto a pagare una somma superiore a 1.000 euro per definire la lite, potrà dilazionare il pagamento in un massimo di 20 rate trimestrali. In caso di pagamento rateale, quindi, le scadenza da tenere a mente sono: 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre e 28 febbraio.

Ma quanto si deve pagare per definire la lite col Fisco?

Come precedentemente accennato, l’importo da corrispondere varia a seconda che il giudizio da definire abbia ad oggetto un tributo con le eventuali connesse sanzioni oppure siano solo queste ultime a formare oggetto di controversia.

Ulteriore elemento da considerare è la fase in cui il giudizio si trova ed infine l’esito dello stesso.

Le date da non dimenticare

Per essere più precisi è il caso di elencare le varie possibilità avendo riguardo alle due date da prendere in considerazione, ovvero il 24 ottobre 2018 ed il 17 dicembre 2018.

In pratica, se entro il 24 ottobre:

  • il ricorso è stato solo notificato e non anche iscritto a ruolo, il contribuente può definire pagando il 100% del tributo preteso;
  • il giudizio è pendente in primo grado (e dunque la causa è anche iscritta al ruolo), il contribuente può definire pagando il 90% del tributo preteso;
  • la sentenza di primo grado è favorevole al Fisco, il contribuente può definire la lite pagando il 100% del tributo preteso;
  • la Corte di cassazione ha disposto il rinvio alla Commissione tributaria regionale, il contribuente può definire la lite pagando il 100% del tributo preteso indipendentemente dagli esiti dei precedenti gradi di giudizio;
  • la sentenza di primo grado è totalmente favorevole al contribuente, costui può definire la lite pagando il 40% del tributo preteso;
  • la sentenza di primo grado è parzialmente favorevole al contribuente, costui può definire la lite pagando il 100% del tributo preteso rispetto alla parte in cui è risultato soccombente ed il 40% del tributo preteso per la parte in cui è risultato vittorioso;
  • la sentenza di secondo grado è totalmente favorevole al contribuente, costui può definire la lite pagando il 15% del tributo preteso;
  • la sentenza di secondo grado è parzialmente favorevole al contribuente, costui può definire la lite pagando il 100% del tributo preteso rispetto alla parte in cui è risultato soccombente ed il 15% del tributo preteso per la parte in cui è risultato vittorioso.

Se entro il 17 dicembre 2018:

  • la sentenza di primo e di secondo grado sono integralmente favorevoli al contribuente, con giudizio iscritto a ruolo presso la Corte di cassazione, costui può definire la lite pagando il 5% del tributo preteso;
  • la sentenza di primo e di secondo grado sono integralmente favorevoli al contribuente, con giudizio non ancora iscritto a ruolo presso la Corte di cassazione, costui può definire la lite pagando il 15% del tributo preteso.

Le stesse considerazioni posso essere riproposte nell’ipotesi in cui il giudizio verta unicamente sulle sanzioni non collegate ad un tributo, con la differenza che in questo caso non sarà ipotizzabile una parziale vittoria del contribuente.

Insomma, anche se si vince bisogna pagare?

Ebbene sì! La facoltà di chiudere la partita col Fisco “in anticipo” è riconosciuta unicamente al contribuente e al suo legale, che dovranno essere in grado di valutare bene le circostanze, sia fattuali, che giuridiche, prima di decidere se, ad esempio, pur avendo vinto in primo e secondo grado, converrà pagare, a seconda dei casi, il 15% o il 5% per evitare che si esprima anche la Corte di cassazione.

Ma vale solo per le controversie contro l’Agenzia delle Entrate?

Dipende! Il D.L. n.119/2008, comma 16 dell’art.6, prevede la possibilità – e non l’obbligo, si badi – per Comuni, Provincie e Regioni di deliberare l’applicazione delle disposizioni inerenti la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti in cui siano parte, direttamente o per il tramite di un ente strumentale a condizione che le necessarie delibere siano assunte entro il 31 marzo 2019.

Vogliamo dunque ricapitolare?

Semplificando, quindi, le percentuali previste dal Legislatore per chiudere la lite sono:

  • il 100% del tributo se la causa non è iscritta a ruolo;
  • il 90% del tributo se il ricorso risulta iscritto a ruolo;
  • il 40% del tributo se il contribuente ha vinto in primo grado;
  • il 15% del tributo se il contribuente ha vinto in secondo grado;
  • il 5% del tributo per il contribuente che ha vinto i primi due gradi ed è in attesa del giudizio della Cassazione.

link: https://www.leccenews24.it/economia/pace-fiscale-liti-pendenti-fisco.htm