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Nella cessione d’azienda il fisco può utilizzare i parametri Fimaa

da “Il Giornale delle PMI” del 1/04/2019 – È legittimo l’utilizzo del listino Fimaa (Federazione italiana mediatori agenti d’affari) per rideterminare il valore del ramo d’azienda ceduto.

È quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che con recente sentenza ha riconosciuto la correttezza dell’accertamento utilizzato dal Fisco per rideterminare il valore di un ramo di azienda seppur basato su un listino prezzi di un’associazione di categoria (sentenza n.5610/09/2018 – visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti).

Nel caso in questione, l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di liquidazione mediante il quale rettificava l’imposta di registro relativa alla cessione di un ramo di azienda. A seguito di ciò, le società contribuenti (cedente e cessionaria) proponevano ricorso, eccependo la carenza di motivazione dell’atto stante la mancata allegazione del listino Fimaa. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso presentato dalle contribuenti, affermando la sussistenza del vizio di motivazione, derivante dal fatto che il listino non rappresenta un atto pubblico liberamente consultabile.

La Commissione Tributaria Regionale, chiamata a pronunciarsi a seguito dell’appello proposto dall’Ufficio, benché abbia riconosciuto che il listino de quo non sia un atto pubblico consultabile da chiunque, ha accolto l’appello, riformando la sentenza impugnata.

Ed invero, i giudici lombardi, richiamando le Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 11722/2010, hanno affermato che “se l’atto richiamato è stato pubblicato su albi o bollettini ufficiali, e tale può essere considerata la pubblicazione riservata agli associati del sito internet di un’associazione di categoria quale è la FIMAA, con avviso sul sito agli estranei di possibilità di consultare il listino a pagamento, è sufficiente la indicazione degli estremi dell’atto e degli elementi necessari alla individuazione della pubblicazione per integrare un’ipotesi di motivazione per relationem dell’atto contenente la pretesa tributaria, con conseguente venir meno dell’obbligo di allegazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria” ed ha, pertanto, chiarito che “in caso di impugnazione dell’avviso sotto il profilo della mancata allegazione di atti cui si fa riferimento nell’atto impositivo, non basta che il contribuente dimostri l’esistenza di atti a lui sconosciuti cui l’atto impositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell’atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione.”

La Commissione, nella sentenza in commento, evidenzia come la legittimità dell’accertamento del maggior valore del ramo di azienda ceduto, effettuato sulla base dei parametri contenuti nel listino Fimaa, scaturisca anche, e soprattutto, dal fatto che i suddetti parametri rappresentino il frutto di attente rilevazioni di mercato compiute da esperti del settore immobiliare ed aziendale, grazie ai quali è possibile attribuire una quotazione a un immobile. La stessa Commissione ha, inoltre, affermato che l’indicazione della metodologia e dei parametri utilizzati dall’Ufficio per rideterminare il valore della cessione di azienda sono “elementi sufficienti per ritenere validamente e compiutamente motivato l’atto impositivo.”

Alla luce di quanto affermato nella sentenza in esame si rinviene che è legittimo l’utilizzo del listino Fimaa per stimare il maggior valore del ramo di azienda ceduto, fatta salva la facoltà riconosciuta al contribuente di fornire elementi idonei ad evidenziare l’inattendibilità dei valori esposti dal listino, tali da mettere in crisi la loro conformità.

Dott.ssa Francesca Montevero
Avv. Matteo Sances
www.centrostudisances.it
www.studiolegalesances.it

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