articolo del 15.04.2014 – A seguito della cessione d’azienda si trasferisce anche l’uso esclusivo del marchio.
A tali conclusioni è giunta la Suprema Corte che, con sentenza n.5931 del 13/3/2014, ha chiarito che “La normativa in questione prevede, per quanto concerne la ditta, che questa non può essere trasferita separatamente dall’azienda e che in caso di trasferimento di azienda per atto tra vivi, la ditta si trasferisce all’acquirente solo con il consenso dell’alienante … Lo stesso principio vale per il marchio nel senso che questo, secondo il concorde disposto dell’art. 15 L.M. e art. 2567 c.c., non può essere trasferito se non in occasione del trasferimento dell’azienda o di un ramo particolare di questa…”
In sostanza, secondo la Corte di Cassazione, in mancanza di accordi differenti tra le parti l’uso esclusivo del segno identificativo dell’azienda ( cd. “Brand”) rientra necessariamente nel complesso degli assetti aziendali.
Avv. Matteo Sances