da “Il giornale delle PMI” del 02/05/2014 – Le notifiche degli atti tributari effettuate per il tramite delle poste private sono inesistenti.
A tali conclusioni è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Benevento che, con la sentenza n.382/03/14, depositata il 17/03/2014 (sentenza liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti), ha stabilito che “… come ci insegna la Suprema Corte con sentenza 11098/2008 … con la notificazione di atti … a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n.890, deve intendersi il servizio postale di Poste Italiane e non di poste private…”.
I giudici dunque evidenziano come l’esclusiva per le operazioni di notifica degli atti tributari resti una prerogativa di Poste Italiane e derivi direttamente dal Decreto Legislativo n.261/1999 (poi ulteriormente confermato anche dal Decreto n.58/2011).
Nel caso in oggetto, quindi, le notifiche effettuate per il tramite delle poste private sono state considerate dai giudici inesistenti e proprio per questo motivo le richieste del contribuente sono state accolte e le pretese tributarie annullate.
Avv. Matteo Sances
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