da “Altalex” del 25/09/2014 – La Commissione Tributaria è chiamata a valutare non solo la legittimità o meno degli accertamenti ma, nel caso in cui dovesse ritenere errati i calcoli dell’Agenzia delle Entrate, può rideterminare anche le pretese fiscali.
Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Commissione Tributaria Regionale di Milano che, con sentenza n.152/44/13, depositata in data 27/11/2013, pur dichiarando legittimo l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate, ha tuttavia sottolineato come i calcoli dell’Ufficio fossero errati e dunque ha provveduto al ricalcolo delle imposte riducendole considerevolmente.
La Commissione Tributaria, infatti, nella fattispecie in questione rileva come la documentazione fornita dal contribuente non fosse stata adeguatamente esaminata nel precedente grado di giudizio.
Nello specifico, i giudici rilevano come “Tale documentazione non è stata esaminata dal Primo Giudice che ha sbrigativamente rigettato la richiesta di riduzione dell’imponibile con la formula <<in quanto non documentata né supportata da un conteggio puntuale >>, il che non corrisponde al vero. Poiché il processo tributario non è un processo di impugnazione-annullamento, bensì un processo di impugnazione-merito, secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione, questo collegio ritiene, alla luce degli errori riscontrati nelle rilevazioni dell’Ufficio e dei ricalcoli effettuati dal contribuente sulla base degli stessi dati rilevati ma opportunamente corretti, di poter rideterminare i maggiori ricavi…”.
Sempre in merito al potere dei giudici di rideterminare gli accertamenti, è bene far presente che la Suprema Corte da tempo ha affermato che “il giudizio tributario è costruito, formalmente, come giudizio di impugnazione dell’atto, ma tende all’accertamento sostanziale del rapporto, nel senso che l’atto è il <<veicolo di accesso>> al giudizio di merito, al quale si perviene appunto <<per il tramite>> dell’impugnazione dell’atto” (sent. Corte di Cassazione n.8581 del 12/04/2006).
Dott.ssa Donatella Dragone
Avv. Matteo Sances